Cassazione penale Sez. II sentenza n. 38573 del 17 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il curatore fallimentare, quale organo titolare di una funzione pubblica, è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro eseguito dopo la dichiarazione di fallimento su beni appartenenti alla massa attiva, in quanto tale misura, avendo natura provvisoria, può essere in tutto o in parte annullata o revocata, così consentendo al curatore di recuperare la potestà gestoria sui beni stessi. (A fondamento del principio affermato, la Corte ha richiamato gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificati dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, interpretati anche alla luce dell'art. 320 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - la cui entrata in vigore è fissata al 15 agosto 2020 -, che attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti dei provvedimenti in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione).

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