(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il curatore fallimentare, quale organo titolare di una funzione pubblica, è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro eseguito dopo la dichiarazione di fallimento su beni appartenenti alla massa attiva, in quanto tale misura, avendo natura provvisoria, può essere in tutto o in parte annullata o revocata, così consentendo al curatore di recuperare la potestà gestoria sui beni stessi. (A fondamento del principio affermato, la Corte ha richiamato gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificati dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, interpretati anche alla luce dell'art. 320 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - la cui entrata in vigore è fissata al 15 agosto 2020 -, che attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti dei provvedimenti in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione).