(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, atteso il combinato disposto degli artt. 318 e 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa), la regola della prevalenza della liquidazione giudiziale sul sequestro preventivo c.d. impeditivo si riferisce esclusivamente ai beni gią nella disponibilitą del debitore alla data di apertura della procedura e a quelli che alla stessa sono acquisiti successivamente, ma non anche a quelli non ancora recuperati alla medesima, pur se potenzialmente tali, mentre la legittimazione a chiedere la revoca del vincolo penale e la restituzione dei cespiti spetta al solo curatore della procedura.