(massima n. 1)
Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente - disciplinata dall'art. 283 CCII - qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.