(massima n. 1)
Il debitore non può essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione prevista dall'art. 142 l.fall. a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, posto che il rilievo delle stesse è piuttosto affidato alla serie di requisiti ostativi di carattere soggettivo elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. e sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell'art. 280, comma 1, CCII che ha invece escluso, coerentemente alla ratio dell'istituto, la valenza del requisito oggettivo.