Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esdebitazione, l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché l'art. 390 c.c.i.i. non menziona le procedure di esdebitazione, mentre il disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 278 c.c.i.i., riservando il beneficio rispettivamente al "fallito" e al "debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", presuppone l'apertura e lo svolgimento della relativa procedura secondo le norme sostanziali e processuali proprie del rispettivo sistema di riferimento.

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