Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione controllata, il termine assegnato dal liquidatore nell'avviso ai creditori per la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. d), c.c.i.i., ratione temporis vigente, ha natura perentoria in quanto termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura, con la conseguenza che č preclusa la semplice presentazione della domanda oltre il termine, salvo che il creditore tardivo giustifichi il ritardo mediante un'istanza di rimessione in termini, dimostrando l'esistenza di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza, nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 273, comma 7, c.c.i.

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