Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella liquidazione controllata, la relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso, che deve essere allegata al ricorso, integra un presupposto di ammissibilitą della procedura, la verifica della cui sussistenza, affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., non č limitata al mero controllo formale del suo deposito, ma si estende alla valutazione della sua corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilitą di dati in essa indicati, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, che aveva revocato l'apertura della procedura, per l'omessa indicazione, nel ricorso e nella relazione OCC, della vendita, a prezzo simbolico, dell'intero compendio immobiliare del debitore a una societą riconducibile al figlio e della protratta attivitą di gestione di un ristorante stellato, circostanze idonee a incidere sulla ricostruzione della sua situazione economico patrimoniale e sulle prospettive di reintegrazione dell'attivo.

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