(massima n. 2)
I provvedimenti confermativi avendo ad oggetto la sussistenza dei requisiti formali prescritti dalla legge e, pił in generale, la conformitą della proposta alle disposizioni che ne disciplinano la presentazione ed il contenuto indispensabile, non impediscono la successiva proposizione di una nuova istanza, eventualmente emendata dai vizi rilevati dal giudice delegato o dal tribunale, o anche la riproposizione della medesima istanza, con l'illustrazione delle ragioni per cui si ritiene erronea la valutazione che ha condotto al provvedimento di rigetto.