Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24121 del 8 agosto 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La valutazione sul merito della proposta di concordato fallimentare spetta solo al comitato dei creditori mentre il giudice delegato, anche nel caso in cui il comitato dei creditori non si sia costituito, ha solo ed esclusivamente il compito di verificare la legittimitą formale della proposta.

(massima n. 2)

I provvedimenti confermativi avendo ad oggetto la sussistenza dei requisiti formali prescritti dalla legge e, pił in generale, la conformitą della proposta alle disposizioni che ne disciplinano la presentazione ed il contenuto indispensabile, non impediscono la successiva proposizione di una nuova istanza, eventualmente emendata dai vizi rilevati dal giudice delegato o dal tribunale, o anche la riproposizione della medesima istanza, con l'illustrazione delle ragioni per cui si ritiene erronea la valutazione che ha condotto al provvedimento di rigetto.

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