Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6884 del 23 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, la violazione dei termini di cui all'art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza integra una nullitą dell'atto introduttivo sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in tal caso, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini legali e la tempestivitą delle eccezioni delle parti va valutata con riguardo a tale nuova udienza.

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