(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, la violazione dei termini di cui all'art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza integra una nullitą dell'atto introduttivo sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in tal caso, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini legali e la tempestivitą delle eccezioni delle parti va valutata con riguardo a tale nuova udienza.