(massima n. 1)
In tema di opposizione allo stato passivo ex art. 207, d.lgs. n. 14/2019, proposta in procedimento introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma del 2014, la compensazione, anche totale, delle spese di lite, in presenza di soccombenza integrale di una parte, č consentita ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, solo in caso di assoluta novitā della questione, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti ovvero di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve esplicitamente indicare in motivazione, con riferimento a specifiche circostanze della controversia, non potendo ricorrere a formule generiche, tali da impedire il controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere discrezionale.