Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 26898 del 16 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di crediti tributari concorsuali, cioè quelli i cui presupposti si sono verificati prima della dichiarazione di fallimento, la notificazione della cartella di pagamento, conseguente all'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è valida anche se effettuata al curatore, poiché essa, costituendo il primo atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, svolge anche la funzione di accertamento del tributo ed è, altresì, necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, che in sua mancanza risulterebbe inopponibile alla procedura concorsuale.

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