Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30903 del 25 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere depositata e iscritta nel registro delle imprese né comunicata ai soci della debitrice, essendo necessario e sufficiente che la relativa decisione, di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.

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