(massima n. 1)
La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere depositata e iscritta nel registro delle imprese né comunicata ai soci della debitrice, essendo necessario e sufficiente che la relativa decisione, di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.