(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, l'art. 112, comma 2, lett. d), c.c.i.i. nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 136/2024, ma da esse confermato in via interpretativa va letto nel senso che la locuzione "in mancanza" si riferisce alla "mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi": ne consegue che il tribunale può procedere all'omologazione forzosa anche quando la proposta non sia stata approvata dalla maggioranza delle classi, purché sia stata approvata almeno da una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.