(massima n. 1)
In caso di concordato preventivo con continuitą aziendale ex art. 186-bis L. Fall., il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell'attivitą d'impresa costituisce un incremento di valore dei fattori produttivi aziendali e rientra nella garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 cod. civ. Di conseguenza, tale surplus non puņ essere liberamente destinato dal debitore, ma deve rispettare il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione (art. 160, comma 2, L. Fall.).