Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22474 del 8 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

 In caso di concordato preventivo con continuitą aziendale ex art. 186-bis L. Fall., il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell'attivitą d'impresa costituisce un incremento di valore dei fattori produttivi aziendali e rientra nella garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 cod. civ. Di conseguenza, tale surplus non puņ essere liberamente destinato dal debitore, ma deve rispettare il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione (art. 160, comma 2, L. Fall.). 

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.