(massima n. 1)
L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in un'analoga condizione dell'erede.