(massima n. 1)
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67, comma 4, CCII (come modificato dall'art. 19 d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la "moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento" dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca va intesa come periodo di sospensione o dilazione dell'adempimento (di capitale e interessi), durante il quale il debitore può non effettuare alcun pagamento, senza che sia richiesto né l'integrale soddisfacimento del credito entro il biennio, né l'inizio necessario del pagamento prima del decorso di detto termine.