(massima n. 1)
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 16 D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, l'omologazione forzosa ex artt. 57 e 63, comma 2-bis, CCII (nonché ex art. 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103) presuppone, ai fini del cram down sul creditore pubblico, la preesistenza di un accordo di ristrutturazione con altri creditori, ancorché non idoneo a raggiungere le percentuali minime di legge: in difetto di tali accordi, non è configurabile né verificabile la decisività dell'adesione mancante del creditore pubblico, con conseguente inammissibilità dell'omologa di una mera transazione fiscale avente ad oggetto l'unico credito coinvolto.