(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'art. 88, comma 4-ter, t.u.i.r., come introdotto dall'art. 1, comma 549, L. n. 232/2016, va interpretato nel senso che, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis L. Fall. (oggi art. 58 CCII), non costituisce sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati rispetto alle perdite di periodo e pregresse, agli interessi passivi e agli oneri assimilati computati senza il limite dell'80% di cui all'art. 84 t.u.i.r. ma anche, nell'ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori a tali componenti, il relativo importo, dovendosi ritenere che esso risulti interamente (o in parte) assorbito dal monte delle perdite; ne consegue che, in tale evenienza, la riduzione dei debiti non assume in alcuna misura rilevanza reddituale.