Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18799 del 28 agosto 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittima difesa di cui all'art. 2044 c.c., idonea ad escludere la responsabilitą per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessitą di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale d'una offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa. Tali elementi debbono ritenersi sussistenti nel caso in cui il creditore impedisca di fatto al debitore, minacciando azioni giudiziarie, la dispersione dei propri beni mobili attraverso l'alienazione a terzi. (In applicazione di questo principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale non aveva ravvisato alcuna responsabilitą civile nella condotta del creditore che, dopo avere: ottenuto un sequestro conservativo su capi di bestiame del debitore, ma prima che questo potesse essere eseguito, aveva impedito che i beni sequestrati fossero consegnati ad un terzo acquirente, minacciando azioni giudiziarie).

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