Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11439 del 19 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto si matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte.

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