(massima n. 1)
La competenza territoriale per la domanda ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'attivitā, che si identifica con quello in cui vengono posti in essere gli atti di gestione e decisione per la vita dell'impresa e che coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano elementi idonei a smentire tale presunzione, dovendosi allora dare rilievo al luogo in cui la societā ha, di fatto, esternalizzato il proprio centro di interesse e, in concreto, dove si č svolta l'attivitā sociale preponderante, in base a una valutazione complessiva delle prove fondata sul criterio della riconoscibilitā da parte di terzi. (Regola competenza)