Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26370 del 29 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria di una societą cancellata dal registro delle imprese deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al predetto registro, sussistendo per l'imprenditore non solo l'obbligo di dotarsi di un valido indirizzo pec, ma anche quello di tenerlo operativo per l'anno successivo alla cancellazione dal registro; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, del predetto indirizzo telematico si ascrive alle irreperibilitą "colpevoli" del destinatario, dovendo in questo caso la notifica essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, direttamente presso la sede della societą risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede legale.

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