(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 27 c.c.i.i., la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale č determinata dal luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che, di norma, coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Tuttavia, questa presunzione č superabile mediante prove concrete e univoche che dimostrino che la direzione effettiva dell'impresa sia ubicata altrove e che tale ubicazione diversa sia riconoscibile dai terzi.