Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3409 del 16 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 27 c.c.i.i., la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale č determinata dal luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che, di norma, coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Tuttavia, questa presunzione č superabile mediante prove concrete e univoche che dimostrino che la direzione effettiva dell'impresa sia ubicata altrove e che tale ubicazione diversa sia riconoscibile dai terzi.

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