(massima n. 2)
Nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'appello, previsto per il procedimento di omologazione del concordato semplificato dagli artt. 25 sexies, comma 6 e 247, CCII, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari né l'ausiliario nominato dal tribunale, ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione, in quanto gli stessi non rivestono la qualità di parte sostanziale di detto giudizio.