Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di concordato semplificato, né l'ausiliario nominato ai sensi dell'art. 25 sexies, terzo comma, CCII, né il commissario liquidatore nominato ai sensi dell'art. 25 septies CCII rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di omologazione del concordato, non essendo portatori di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituti processuali.

(massima n. 2)

Nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'appello, previsto per il procedimento di omologazione del concordato semplificato dagli artt. 25 sexies, comma 6 e 247, CCII, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari né l'ausiliario nominato dal tribunale, ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione, in quanto gli stessi non rivestono la qualità di parte sostanziale di detto giudizio.

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