(massima n. 1)
La colpa grave deve essere accertata anche nell'ipotesi del ritardato fallimento, in quanto decisione ricollegabile ad una vasta gamma di dinamiche gestionali; che si estende dall'estremo dell'assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L'eterogeneitą di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella pił intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, č ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato. Tanto pił alla luce dell'evoluzione della normativa fallimentare e del progressivo favore dimostrato dal legislatore verso soluzioni della crisi d'impresa che consentano la sopravvivenza di quest'ultima. E il medesimo coefficiente soggettivo deve caratterizzare anche la colpa imputata ai sindaci, essendo irragionevole ritenere che l'imprenditore, dominus delle dinamiche gestionali, risponda a titolo di colpa grave e l'organo di controllo sia ritenuto responsabile anche per condotte colpose pił lievi. L'accertamento del grado di colpa, tuttavia, presuppone la verifica delle particolari condizioni in cui l'agente deve operare, che, in presenza di una regola cautelare cosiddetta "elastica", impongono un apprezzamento in fatto che č riservato al giudice di merito e precluso al giudice della legittimitą, chiamato a verificare, sotto questo profilo, la sola esistenza di un complessivo impianto motivazione, logico e coerente con i dati processuali richiamati.