(massima n. 1)
La violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c., e la mancata verifica periodica dei consumi in contraddittorio con l'utente, possono costituire elementi a sfavore della sufficienza della prova fornita dal gestore circa il credito vantato, richiedendo una pił approfondita verifica probatoria.