(massima n. 1)
Nel caso di trasferimento di un lavoratore, l'onere della prova delle esigenze organizzative che giustificano tale trasferimento spetta al datore di lavoro. La mancanza di una dimostrazione adeguata delle suddette esigenze rende illegittimo il trasferimento stesso, come stabilito dall'art. 2103 c.c. La decisione di trasferire un dipendente deve osservare i principi di buona fede e correttezza definiti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.