Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5021 del 5 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Fermo il profilo per cui l'art. 2041 c.c. prevede che l'indennità per indebito arricchimento sia liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito, deve rilevarsi che, nel caso di forniture di merci effettuate da un imprenditore in favore di un ente pubblico in assenza di un valido contratto, la diminuzione patrimoniale subita dall'imprenditore non è costituita dal solo costo d'acquisto delle merci fornite. L'impoverimento dell'imprenditore, infatti, è costituito, innanzitutto, da ogni genere di spese affrontate per effettuare le forniture, senza che possa distinguersi tra costo di acquisto delle merci, quota parte delle spese generali destinate ad essere ammortizzate con la loro vendita, imposte corrisposte in relazione alle forniture effettuate, e costi di consegna. Trattasi, infatti, di esborsi sicuramente effettivi, destinati ad esser recuperati attraverso il prezzo della vendita delle merci, prezzo che essi concorrono a determinare, cosicché, ove le merci medesime finiscano per essere state trasferite in proprietà in assenza di un valido contratto che consenta di percepire un detto prezzo, l'imprenditore subisce una diminuzione patrimoniale che ricomprende singolarmente e complessivamente tutti tali costi. E deve ritenersi che anche il mancato guadagno per utile d'impresa connesso a prestazioni erogate — come quelle in questione — sine causa, costituisca perdita patrimoniale che deve entrare in conto della «diminuzione patrimoniale» subita dall'imprenditore. Ne consegue che, ove l'imprenditore abbia emesso fatture, la diminuzione patrimoniale da lui subita possa presumersi coincidente con il prezzo fatturato, ma non riscosso, e che, essendo — per converso — il vantaggio patrimoniale conseguito, in questi casi, dall'ente pubblico accipiens, rappresentato dal valore di mercato delle merci ricevute (e cioè, dal prezzo normalmente praticato nella stessa zona per merci e contrattazioni dello stesso tipo coincidenti per quantità, qualità e contenuto accessorio), ove il prezzo fatturato dall'imprenditore sia quello di mercato, l'importo della diminuzione patrimoniale risentita da quest'ultimo e quello dell'arricchimento conosciuto dall'ente accipiens coincidano, e rappresentino l'importo dovuto a titolo di indebito arricchimento.

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