(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 23, terzo e quarto comma D.L. 2 marzo 1989 n. 66 (conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144), applicabile ratione temporis al quale si uniforma la legge reg. Sicilia n. 21 del 1985,-nelle ipotesi di fornitura di beni o servizi priva della deliberazione autorizzativa di spesa nelle forme previste, il rapporto obbligatorio si stabi¬lisce tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effet¬to di legge, con la conseguente scissione del rapporto di immedesimazione organica tra l'agente e l'ente locale che resta estraneo agli impegni di spesa assunti, mentre il funzionario e/o l'amministratore può esperire nei confronti della P.A. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.