(massima n. 1)
Affinché un contratto preliminare di compravendita di multiproprietą o di godimento turnario di immobile soddisfi i requisiti minimi di determinatezza o determinabilitą dell'oggetto, non č sufficiente l'osservanza dell'art. 1346 c.c., essendo piuttosto necessario che ad essa si accompagni il rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 427 del 1998, ove applicabili ratione temporis.