(massima n. 1)
Prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992, l'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore nei confronti di una banca non č incompatibile con quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione determinabile per relationem, sulla base di operazioni il cui compimento č sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa č soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attivitā creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto.