Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27283 del 13 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, per la sua validitā, č necessario che l'oggetto del contratto sia determinato o, almeno, determinabile attraverso l'indicazione dei dati essenziali dell'immobile (ubicazione, estensione, confini e provenienza). La mancanza di questi elementi essenziali (come l'indicazione precisa della particella catastale, numero civico e altri dettagli che distinguono un immobile da un altro) rende il contratto preliminare privo di uno degli elementi richiesti dall'art. 1325 c.c.; quindi non valido ed efficace.

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