(massima n. 1)
La clausola claims made in un contratto di assicurazione non è di per sé immeritevole ex art. 1322 c.c., vessatoria o abusiva, pertanto non può essere dichiarata nulla solo per il fatto che l'assicurato abbia pagato un premio elevato, né per la presenza di una copertura pregressa di durata limitata o non prevista affatto. La validità del contratto deve essere valutata in concreto ed ex post, considerando eventuali condotte contrarie alla buona fede dell'assicuratore.