Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Sono da ritenersi validi gli accordi conclusi tra i coniugi, prima o durante il matrimonio, onde regolare i loro reciproci rapporti patrimoniali in previsione della crisi, in quanto negozi atipici espressione di autonomia negoziale e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., in cui il fallimento del progetto di vita in comune non costituisce causa genetica dell'accordo, ma mero evento condizionale, pienamente lecito.

(massima n. 2)

E' valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la liceitą del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietą del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, cosģ regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione).

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