(massima n. 1)
In tema di servizio idrico integrato, le somme richieste a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse non possono essere poste a carico degli utenti, non essendo in nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, pena la violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ. e di quello di buona fede.