Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19657 del 16 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di servizio idrico integrato, le somme richieste a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse non possono essere poste a carico degli utenti, non essendo in nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, pena la violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ. e di quello di buona fede.

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