Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7239 del 18 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. di un contratto atipico, č necessario accertare la contrarietā del risultato cui esso mira con i principi di solidarietā, paritā e non prevaricazione posti a fondamento dei rapporti privati, restandovi estranea qualsivoglia valutazione di convenienza economica dell'affare. (Fattispecie relativa a un contratto di abbonamento finalizzato ad assistere alle partite casalinghe di una squadra di calcio, nella quale la S.C. ha escluso potesse riconoscersi qualsivoglia rilevanza, in seno al giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., alla circostanza che il relativo corrispettivo si fosse rivelato superiore a quello risultante dalla somma del prezzo d'acquisto dei biglietti delle singole partite).

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