(massima n. 1)
La clausola derogatoria ex art. 1956 cod. civ. che impone al fideiussore di tenersi aggiornato sulle condizioni economiche del debitore principale è valida, purché inserita consensualmente nel contratto di fideiussione. Non può essere considerata immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., in quanto risponde a un interesse specifico delle parti controparte e rientra nei limiti del contratto tipico.