Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 33454 del 19 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola derogatoria ex art. 1956 cod. civ. che impone al fideiussore di tenersi aggiornato sulle condizioni economiche del debitore principale è valida, purché inserita consensualmente nel contratto di fideiussione. Non può essere considerata immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., in quanto risponde a un interesse specifico delle parti controparte e rientra nei limiti del contratto tipico.

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