Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19581 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Non costituisce di per sé un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito, la clausola di un contratto di leasing che prevede sia il mutamento della misura del canone in funzione delle variazioni di un indice finanziario e delle fluttuazioni del tasso di cambio tra valute, sia l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.

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