(massima n. 1)
Non costituisce di per sé un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c. la clausola di un contratto di leasing che preveda la variazione del canone in funzione delle fluttuazioni del tasso di cambio tra valute, se tale clausola non mira a uno scopo contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume o all'ordine pubblico, bensģ a un risultato accettato e condiviso dalle parti.