(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione della titolaritą della posizione di garanzia correlata agli obblighi di controllo e di gestione del rischio derivante dalla circolazione su strade d'uso pubblico, trova applicazione il criterio funzionale, che assume prevalenza su quello dominicale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilitą del sindaco di un comune, con delega ai lavori pubblici, in ordine al delitto di lesioni, occorse a un ciclista che percorreva una strada di bonifica, destinata ad uso pubblico e non correttamente manutenuta, sul rilievo che la stessa rientrasse nella pił ampia categoria delle strade comunali ex art. 2, comma 6, cod. strada, in virtł dell'assimilazione alle strade vicinali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 52, cod. strada).