Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3222 del 2 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o della prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento da parte di questo dell'utilità dell'opera realizzata o del servizio prestato. Tale riconoscimento può anche essere implicito purché sia desumibile dalla prova specifica di comportamenti imputabili non a qualsiasi soggetto che faccia parte della struttura dell'ente, bensì . solo agli organi rappresentativi dell'amministrazione interessata o a coloro cui è rimessa la formazione della volontà dell'ente stesso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che una delibera della giunta comunale annullata dal Coreco potesse avere una qualsiasi rilevanza giuridica e che quindi potesse fornire la prova dell'avvenuto gradimento, da parte della P.A., dell'utilità della prestazione effettuata da un terzo in suo favore).

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