(massima n. 1)
La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è legittima quando la prova dell'ammontare preciso del danno risulti difficoltosa. Il giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa tenendo conto di parametri specifici, quali la natura delle circostanze rese pubbliche, l'ambito della diffusione e la durata dei disservizi. Una volta provata l'esistenza del danno, la determinazione del quantum può avvenire attraverso criteri ragionevolmente orientativi.