Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28536 del 6 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danni derivanti da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno all'immagine e alla reputazione del soggetto segnalato non può considerarsi "in re ipsa", ma deve essere specificamente allegato e provato. La sola difficoltà di quantificazione del danno può giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non la sua presunzione automatica.

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