(massima n. 1)
In tema di danni derivanti da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno all'immagine e alla reputazione del soggetto segnalato non può considerarsi "in re ipsa", ma deve essere specificamente allegato e provato. La sola difficoltà di quantificazione del danno può giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non la sua presunzione automatica.