(massima n. 1)
La procedura di liquidazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 cod. civ. non attenua l'onere della prova gravante sul danneggiato fino a renderlo evanescente. L'attore deve comunque fornire una dimostrazione sufficiente delle probabilitą di ottenere un beneficio economico che sono state compromesse dall'inadempimento altrui.