(massima n. 1)
Il risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2043 c.c. richiede la prova specifica e documentale del quantum del danno subito, non essendo sufficiente una generica allegazione dell'avvenuto pregiudizio patrimoniale. In mancanza di tale prova, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., ma solo in presenza di concreti elementi di fatto che rendano impossibile o eccessivamente gravoso il preciso accertamento del danno.