Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25695 del 25 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. č legittima solo quando risulti difficile o impossibile la precisa quantificazione del danno. La valutazione equitativa non deve essere generica né priva di motivazione sui criteri adottati e deve basarsi su elementi di prova anche se non strettamente contabili o fiscali.

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