(massima n. 1)
La valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. č legittima solo quando risulti difficile o impossibile la precisa quantificazione del danno. La valutazione equitativa non deve essere generica né priva di motivazione sui criteri adottati e deve basarsi su elementi di prova anche se non strettamente contabili o fiscali.