(massima n. 1)
La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone l'accertamento della sua esistenza con adeguato grado di certezza; in difetto di prova sufficiente anche del danno in sé, il giudice non può procedere alla quantificazione equitativa del danno stesso, dovendo conseguentemente rigettare la domanda risarcitoria.