Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25318 del 20 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone l'accertamento della sua esistenza con adeguato grado di certezza; in difetto di prova sufficiente anche del danno in sé, il giudice non può procedere alla quantificazione equitativa del danno stesso, dovendo conseguentemente rigettare la domanda risarcitoria.

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