(massima n. 1)
La liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire in via equitativa quando vi sia stata prova certa dell'esistenza del danno stesso. Il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. è legittimamente utilizzabile dal giudice una volta accertata la sussistenza delle lesioni subite, anche sulla base di documentazione medica, senza necessità di una perizia medica di parte.