(massima n. 1)
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. può essere richiesta dal lavoratore solo dopo aver fornito la prova del danno subìto; se il giudice esclude l'applicabilità dell'agevolazione probatoria e rileva che non è stata offerta alcuna prova del danno, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.