(massima n. 1)
Nell'ambito del danno da demansionamento, la liquidazione equitativa č sindacabile in sede di legittimitą, come violazione dell'art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietą, di motivazione perplessa od incomprensibile, quando la valutazione del giudice di merito non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entitą del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum.